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Come ottenere la cancellazione dal registro dei protesti 

Sappiamo bene che uno dei rischi più grossi che un debitore corre, in caso di mancato pagamento di una cambiale o di emissione di un assegno scoperto, è quello di vedersi protestato. Se accade che questi titoli non vengano onorati, allora l’Ufficiale Giudiziario constata la mancata accettazione del titolo di credito ovvero il mancato pagamento della cambiale o dell’assegno, e può conseguire il protesto. Le cambiali possono essere protestate entro un anno dalla data di emissione. Il protesto, una volta emesso, viene trasmesso al Presidente della Camera di Commercio del territorio. Segue quindi l’iscrizione dei dati anagrafici del debitore nell’Elenco Ufficiale dei Protesti entro i dieci giorni successivi.

Quali sono le conseguenze dell’iscrizione nell’elenco dei protesti? Esse sono varie e negative. Una volta che si sia stati iscritti nel registro dei protesti, si è a rischio perché ogni fornitore o collaboratore che volesse rapportarsi col debitore, prima di concordare affari controllerà il suo grado di serietà e solvibilità. E’ molto difficile che si accetti di fare affari con una persona che già in passato ha dimostrato di non poter assolvere ai propri debiti. Le ripercussioni economiche possono essere importanti. Ecco come risolvere la situazione e come ottenere la cancellazione dal registro dei protesti.

Il primo modo di ottenere la cancellazione, nonché il migliore, è quello di pagare la somma dovuta a titolo di debito. Chi abbia omesso il pagamento della cambiale o di un vaglia cambiario dal momento del pagamento può richiedere la cancellazione depositando una richiesta formale indirizzata al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio. Se si vede rispondere con un rifiuto, è possibile ricorrere al Giudice di Pace del luogo di residenza.
Se invece il pagamento del debito viene fatto dopo un anno dall’iscrizione al registro dei protesti, in tal caso la cancellazione può avvenire solamente previa richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia dove si vive.

Se invece il debito riguarda un assegno scoperto, la legge non prevede la cancellazione immediata del protesto per il pagamento. La riabilitazione avviene, di diritto, solamente trascorso un anno dalla data del protesto (se si ha saldato il debito). Solo allora il protestato potrà richiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale e quindi presentare istanza per la cancellazione del proprio nome dal registro dei protesti.
La cosa migliore da fare per ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro dei Protesti è quella di agire con la massima tempestività per evitare che passando troppo tempo cancellarsi divenga troppo difficile.

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